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Chiarimento

  • Spettabile stazione appaltante, per quanto di interesse in questa sede si rileva che: 1) Il disciplinare di gara, all’art. 2 – “Oggetto e descrizione, durata, valore e importo dell’appalto”, stabilisce che “ Il valore complessivo presunto dell’affidamento, ai fini dell’art. 35 co 4° D.lgs. 50/2016, è di circa € 6.165.000,00 oltre IVA nella misura dovuta, di cui: - € 6.153.750,00 (Euro sei milioni centocinquanta tremila settecentocinquanta/00), costituente l’importo complessivo presunto dell’affidamento comprensivo di opzioni e proroghe, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; - € 11.250,00 (Euro undicimila duecentocinquanta/00) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi non soggetti a ribasso in quanto relativo agli oneri della sicurezza, di cui € 5.477,50 per rischi interferenziali. L’importo soggetto a ribasso è il prezzo di ogni singolo pasto il cui importo posto a base di gara è pari ad € 5,47 (Euro cinque/47), oltre I.V.A. Il valore complessivo presunto dell’affidamento è stato calcolato moltiplicando il prezzo a pasto a base d'asta per il numero medio presunto dei pasti giornalieri (1.250 bambini e insegnanti) per 180 giorni/anno per 5 anni” . Ebbene, la stazione appaltante non ha proceduto alla stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16 del d. lgs. n. 50/2016 L’art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede infatti che >. La finalità perseguita è dunque chiaramente indicata dalla norma: la stazione appaltante deve tener conto del costo della manodopera stimato per la giusta ed attendibile costruzione della base d’asta, tale da consentire ai futuri concorrenti di presentare un’offerta che garantisca loro un’equa remunerazione del personale e un giusto utile di impresa. Di tale quantificazione la stazione appaltante deve poi dare evidenza nei documenti di gara, anche nell’ottica di una trasparente ricostruzione dell’iter logico seguito. In mancanza della predetta stima, non è dato sapere come è stato calcolato l’importo posto a base d’asta, non consentendo ai concorrenti di presentare un’offerta che garantisca loro un’equa remunerazione del personale e un giusto utile di impresa! La mancata quantificazione di tali costi in fase di progettazione della gara come obbligo cogente per la stazione appaltante tanto che la mancata indicazione degli stessi nella documentazione di gara ne comporta l’illegittimità (Si veda TAR Campania, Napoli, sez. I, 01.03.2018, n. 1334). Si chiede, pertanto di procedere in autotutela alla rettifica della lex specialis di gara, indicando la stima dei costi della manodopera e quindi della rettifica/precisazione del quadro economico della gara. Trattandosi di una modifica significativa ex comma 3, lett. b) dell’art. 79 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si chiede di volere valutare la proroga dei termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte * * * II. Il capitolato speciale, all’art. 2 “CENTRO DI COTTURA”, prevede che “E’ fatto obbligo alla aggiudicataria di avere la piena ed esclusiva disponibilità, dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata dell’appalto (compresi eventuale rinnovo e proroga), di un centro di cottura presso cui verranno prodotti i pasti relativi al presente appalto, con idonea capacità produttiva in relazione al numero di pasti previsti. Tale sede dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. L’Impresa Aggiudicataria dovrà altresì produrre, a pena di revoca dell’aggiudicazione, prima della stipula del contratto ovvero dell’avvio del servizio (in caso di consegna anticipata), la copia del titolo giuridico relativo alla disponibilità del centro di cottura con i requisiti succitati (titolo giuridico che potrà derivare, a titolo meramente esemplificativo, da: locazione, proprietà, comodato) e copia delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente”. Ebbene, detta previsione si pone in netto contrasto ed è in palese violazione con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. Si evidenzia che la predetta clausola della lex specialis di gara formulate nei termini di cui sopra, non sarebbe conforme alla disciplina degli artt. 60 e 79 d. lgs. n. 50/16. I concorrenti, infatti, o meglio l’impresa aggiudicataria avrà pochissimi giorni per individuare un centro cottura rispondente ai requisiti della lex specialis ed acquisire un titolo per la giuridica disponibilità del centro stesso. Ove la struttura individuata e di cui si acquisisce il titolo di disponibilità fosse da allestire attraverso una nuova compartimentazione degli spazi, la realizzazione degli impianti a servizio e la successiva posa in opera dei macchinari necessari, emergerebbe ancora più chiaramente la irragionevolezza della clausola citata. Invero, le clausole della lex specialis, ove non rettificate in autotutela, sarebbero violative dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza e del periodo estivo durante il quale si svolgerà la procedura di gara. Appare del tutto ragionevole quindi come la clausola di cui risulti del tutto abnorme e che il termine tra l’aggiudicazione del servizio e l’avvio dello stesso debba essere ragionevole dilatato e debba tenere conto dei predetti tempi di realizzazione e dell’iter autorizzativo amministrativo (che possono essere stimati in non meno di 90 giorni). Appare inoltre del tutto ragionevole “agganciare” l’obbligo di attivazione del predetto centro di cottura non all’avvio del servizio ma al momento dell’effettivo subentro del nuovo gestore nel servizio. Sia l’ANAC che il giudice amministrativo, hanno a più riprese confermato quanto sopra. Infatti, da ultimo, l’ANAC, proprio su una gara di refezione scolastica bandita dal comune di Acquaviva delle Fonti, con propria Delibera N. 156 19 aprile 2023, ha ribadito che “RITENUTO, inoltre, che anche il risibile tempo concesso all’aggiudicatario per dimostrare il possesso del centro di cottura (dotato, di tutte le certificazioni richieste nel disciplinare di gara), pari a soli 20 giorni dall’aggiudicazione, appare misura restrittiva della concorrenza e volta a premiare chi, all’atto della partecipazione, ne sia già in possesso. In ogni caso, la tempistica individuata dalla Stazione appaltante risulta anche sproporzionata. La procedura di gara in oggetto, infatti, è stata bandita a gennaio 2023 mentre l’appalto, concernente la refezione scolastica per le annualità 2023/2024 e 2024/2025, avrà un principio di esecuzione nel mese di settembre 2023; sarebbe stato possibile, pertanto, individuare una tempistica più ampia che, compatibilmente con le esigenze dell’Ente, garantisse agli operatori economici del settore - non aventi un centro di cottura in prossimità dei plessi scolastici ma interessati a partecipare – la possibilità di presentare un’offerta e concorrere in condizioni di parità rispetto a coloro che, all’atto della partecipazione, ne erano già in possesso”; * * * In ragione delle superiori considerazioni, si chiede di rettificare in autotutela, in osservanza del principio della libera concorrenza e della massima partecipazione alle gare di appalti pubblici e della correttezza dell’azione pubblica amministrativa, le predette clausole della lex specialis di gara, confermando in capo all’aggiudicatario l’onere di comprovare il possesso del centro di cottura mediante idoneo titolo giuridico prima della stipula del contratto e l’obbligo dello stesso a renderlo idoneo alla produzione e provvisto di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, e dall’Autorità Sanitaria Locale competente territorialmente, alla data di effettivo subentro nell’avvio del servizio, stabilendo il congruo termine di 90 giorni tra la data dell’aggiudicazione definitiva e l’effettivo avvio del servizio per attivare il suddetto centro di cottura. III – Si chiede altresì conferma che l’affermazione “E’ fatto obbligo alla aggiudicataria di avere la piena ed esclusiva disponibilità (…)” di cui all’art. 2 del CSA sia da intendersi che viene chiesta la piena esclusività del titolo giuridico riferito al centro di cottura in capo all’operatore economico e non che il centro di cottura debba essere utilizzato esclusivamente per la produzione dei pasti del comune di Rieti.

    Domanda del: 17/07/2023 aggiornata il 17/07/2023
  • Quesito 1

    Si precisa che la stazione appaltante ha provveduto alla stima dei costi della manodopera. Nell’apposito allegato al disciplinare di gara, oltre al prospetto dei calcoli necessari è stato esplicitato l’iter logico – giuridico osservato dalla stazione appaltante, richiamando espressamente la delibera Anac 153 del 24/02/2021 , il d.m. 10 marzo 2020 e la Relazione tecnica per la revisione dei CAM, Università degli Studi di Milano 2017, così fissando in € 5,47 /pasto il prezzo a base di gara.

    Per quanto qui di interesse, assume particolare rilievo il d.m. 10 marzo 2020, che riporta un costo medio stimato per singolo pasto di € 4,60 come da indicazione della Relazione tecnica per la revisione dei CAM, Università degli Studi di Milano 2017. Nella citata relazione, quanto al costo della manodopera, è dato leggere che la struttura del costo pasto è composta per il 47,5% dal costo del lavoro.

     

    Quesito 2

    Il capitolato prevede la piena ed esclusiva disponibilità dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata dell’appalto di un centro cottura presso cui verranno prodotti i pasti. L’aggiudicataria dovrà produrre prima della stipula del contratto ovvero dell’avvio del servizio in caso di consegna anticipata, la copia del titolo giuridico relativo alla disponibilità del centro cottura e copia delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

    Stante il quesito posto si ritiene opportuno preliminarmente chiarire che per “avvio del servizio” si intende l’inizio dello svolgimento del servizio di refezione scolastica da parte dell’aggiudicatario della presente procedura di gara.

    La disponibilità del centro di cottura dotato delle necessarie autorizzazioni, costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l’esecuzione del servizio. La natura di requisito di esecuzione del contratto è comprovata altresì dalla collocazione della previsione di cui trattasi esclusivamente nel capitolato speciale,  che, come noto e per costante giurisprudenza, è destinato a contenere il regolamento delle prestazioni contrattuali. Pertanto, non si rinviene alcuna violazione degli artt. 60 e 79 Dlgs 50/2016.

    Quanto alla profilata brevità del termine tra la aggiudicazione del servizio e l’avvio dello stesso, peraltro allo stato solo teorizzata, ed alla richiesta di rettifica della lex specialis di gara che recita “confermando in capo all’aggiudicatario l’onere di comprovare il possesso del centro cottura mediante idoneo titolo giuridico prima della stipula del contratto e l’obbligo dello stesso a renderlo idoneo alla produzione e provvisto di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e dalla autorità sanitaria locale competente territorialmente, alla data di effettivo subentro nell’avvio del servizio, stabilendo un congruo termine di 90 giorni tra la data dell’aggiudicazione definitiva e l’effettivo avvio del servizio per attivare il suddetto centro cottura” si ribadisce quanto al capitolato.

    Quanto al primo aspetto si ritiene di aver chiarito attraverso la esplicazione di quanto inteso per effettivo avvio del servizio.

    Quanto alla richiesta di stabilire un congruo termine di 90 giorni tra la data dell’aggiudicazione definitiva e l’effettivo avvio del servizio, si evidenzia come dopo la c.d. aggiudicazione definitiva il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Altresì, divenuta efficace l’aggiudicazione e, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni salvo, tra l’altro, l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

    Ne deriva che qualora l’aggiudicatario dovesse avere opportunamente e tempestivamente avviato l’iter volto all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e dovessero insorgere tempistiche più lunghe rispetto ai 60 giorni anzidetti, sarà possibile concordare un diverso e maggiore termine per la sottoscrizione del contratto.

    Quesito 3

    Si conferma che è chiesta la piena esclusività del titolo giuridico e non che il centro cottura debba essere destinato in via esclusiva alla produzione dei pasti del Comune di Rieti.

     

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